Regolamento

Ultima modifica 28 marzo 2022

ART. 1 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE
1. I Consigli di Quartiere sono istituiti ai sensi dell’art. 43 dello Statuto. La loro delimitazione territoriale è quella individuata nella planimetria, allegata al presente regolamento.
2. La delimitazione territoriale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 2 – FINALITA’
Il Quartiere attraverso il Consiglio o l’Assemblea ha lo scopo di:
a) ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del Quartiere all’attività amministrativa del Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio;
b) recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita di Quartiere.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E REQUISITI
1. Ogni Consiglio di Quartiere è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove consiglieri.
2. Sono elettori dei consigli di quartiere e possono essere eletti consiglieri di quartiere i cittadini italiani iscritti all'anagrafe della popolazione residente ed i comunitari residenti a Bellaria Igea Marina da almeno tre anni, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento delle votazioni.
3. Non possono essere eletti Consiglieri di Quartiere:
a)il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali del Comune di Bellaria Igea Marina, i dirigenti comunali.
4. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza della carica.
5. Il Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali provvederà a verificare la eleggibilità dei candidati.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE PER ELEZIONE CONSIGLI DI QUARTIERE
1. Entro la fine dell’anno solare di nomina della Giunta Comunale il Sindaco indirà una assemblea pubblica in ciascun quartiere che si svolgerà trascorsi almeno cinque giorni dalla indizione; essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Alla convocazione dovrà essere data pubblicità mediante diffusione dell’avviso di convocazione nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale.
3. Della convocazione sarà data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco indirà l’assemblea pubblica in ciascun quartiere entro l’anno solare di entrata in vigore del presente regolamento e con le stesse modalità sopra stabilite.
5. In detta assemblea verranno formati gli elenchi dei candidati ai consigli di quartiere.
6. Il Sindaco con proprio provvedimento, stabilisce il giorno e l’orario dell’assemblea per lo svolgimento delle votazioni, che dovrà avere una durata di almeno otto ore.
7. E’ ammessa, nei cinque giorni successivi, la presentazione delle candidature, purchè sostenute e sottoscritte da almeno 20 persone tra gli aventi diritto al voto nel quartiere del candidato, alla Segreteria Comunale.
8. Ogni elettore non può sostenere più di un candidato.

ART. 5 - ELEZIONE
1. L’Assemblea in cui si procederà alla votazione degli iscritti nell’elenco dei candidati sarà convocata con la stessa pubblicità e modalità stabilite nell’articolo precedente.
2. Essa è presieduta dal Dirigente Affari Generali ed Istituzionali o suo delegato.
3. Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in appositi elenchi in cui saranno tutti coloro i quali posseggono i requisiti per essere eletti consiglieri di quartiere e sono residenti nel quartiere.
4. Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l’indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nel quadro corrispondente al nome. Per la validità del voto requisito essenziale sarà costituito dalla evidenza della effettiva volontà di designazione del candidato.
5. Ciascuno dei votanti potrà esprimere una sola preferenza.
6. Alle operazioni di voto assisteranno due dipendenti comunali, di cui uno con funzioni di verbalizzante.
7. Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa e si provvederà al loro spoglio e assegnazione alla fine dell’assemblea da parte di una Commissione costituita dal Dirigente o suo delegato come Presidente e dai dipendenti incaricati di assistere alle operazioni di voto, di cui uno con funzioni di verbalizzante.
8. Allo spoglio potrà assistere un Consigliere Comunale in rappresentanza di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale, con potere di far verbalizzare le proprie dichiarazione.
9. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
10. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età.
11. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
12. Per la validità delle elezioni dovranno votare almeno il 5% (cinquepercento) degli elettori del quartiere.

ART. 6 - NOMINA E DURATA
1. Il Consiglio di Quartiere è nominato dalla Giunta in una delle sedute immediatamente successive allo svolgimento dell’Assemblea di cui al precedente art. 5.
2. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo Consiglio di Quartiere.
3. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni di cui sopra.
4. I candidati non eletti saranno chiamati, in ordine di maggiori preferenze ricevute a sostituire i consiglieri che per qualsiasi motivo venissero a mancare per dimissioni, decadenza, morte o perdita dei requisiti di eleggibilità.
5. Sarà dichiarata la decadenza dalla carica di quei consiglieri di quartiere che risultino assenti a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso il Presidente segnalerà la circostanza alla Giunta che pronuncerà la decadenza ed effettuerà la necessaria surrogazione eleggendo a consigliere in base al criterio indicato dal precedente comma.
6. Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Consiglio di Quartiere, la Giunta prende atto della sua decadenza e la dichiara formalmente.
7. Ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Quartiere si procederà seguendo le disposizioni dei precedenti articoli.

ART. 7 -NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto fra i suoi membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.
3. Nel caso in cui la votazione del ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano d’età.
4. In caso di successiva vacanza il Consiglio di quartiere procederà all’elezione di un nuovo presidente nella prima seduta, da convocare non oltre 15 giorni dalla vacanza medesima dal consigliere più anziano d’età.
5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di quartiere.
6. Il Consiglio di Quartiere procede, di seguito, alla elezione nel proprio seno, del Vice Presidente del Consiglio con le stesse modalità di cui sopra.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del Consiglio di quartiere:
a) rappresenta il Consiglio di quartiere;
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e le assemblee generali del quartiere;
c) predispone l’ordine del giorno del Consiglio, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute, come indicate negli articoli seguenti;
d) riferisce al Sindaco, e nel caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità per gli argomenti in discussione anche agli Assessori del ramo, circa la situazione del quartiere e le sue esigenze.

ART. 9- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
1. Il Consiglio di Quartiere si riunisce quando occorre su iniziativa del Presidente che lo convoca, nei modi fissati dal Consiglio stesso, stabilendo anche l’elenco degli argomenti da trattare, compresi quelli di cui vi sia stata la richiesta di inclusione da parte anche di un solo consigliere.
2. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio anche quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri, oppure almeno di trenta cittadini residenti nel quartiere, o del Sindaco, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.
3. In questi casi il Consiglio di Quartiere deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta.
Nel caso il Presidente sia inadempiente al riguardo, il Sindaco provvede alla convocazione.
4. Ogni convocazione deve essere comunicata dal Presidente al Sindaco per conoscenza.
5. La seduta di insediamento del Consiglio di Quartiere è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere più anziano d’età.

ART. 10 - SEDUTE DEL CONSIGLIO
1. Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal più anziano d’età fra i consiglieri presenti.
4. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
5. Chiunque fra i cittadini presenti potrà intervenire.
6. Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente fra i consiglieri presenti.
7. Il verbale, oltre alla sostanza degli interventi, deve contenere le decisioni su ogni argomento trattato, con l’esito delle relative votazioni.
8. Copia del verbale stesso firmato dal Presidente e dal segretario viene trasmesso entro cinque giorni al Sindaco, il quale dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

ART. 11 - COMPITI
1. In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta spettano, in particolare, ai Consigli di Quartiere:
a) la espressione di pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative o di ogni altro ordine, interessanti il quartiere;
b) la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di problemi inerenti il quartiere;
c) la formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti il quartiere;
d) la espressione di pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell’amministrazione, sulle materie di competenza comunale;
e) la proposizione e promozione di studi, convegni ed indagini su problemi particolari.
2. Il Sindaco può invitare, dandone avviso al Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio di Quartiere ad illustrare in Consiglio Comunale gli argomenti di competenza del Consiglio di Quartiere stesso.
3. Il Quartiere può inoltre esprimere,su richiesta del Sindaco,il proprio parere sulle linee fondamentali:
a) del bilancio
b) del piano annuale e poliennale degli investimenti
c) del piano regolatore generale e delle sue varianti generali
d) della sicurezza urbana.
4. Il parere eventualmente espresso dal Consiglio di quartiere deve essere comunque menzionato nell’atto deliberativo del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato.

ART. 12 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI
1. Il consiglio di quartiere può :
a) presentare istanze, petizioni e proposte al Comune, su argomenti che rientrino nelle rispettive competenze;
b) invitare alle sue sedute il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, che possono delegare la partecipazione, perché riferiscano su determinati problemi.

ART. 13 - ASSEMBLEA.
1. Il Presidente del Consiglio di quartiere è tenuto a convocare, almeno una volta all’anno, l’assemblea generale del quartiere per riferire sulle attività del Consiglio, per ottenere pareri sulle proposte avanzate e per recepire le necessarie aspirazioni degli abitanti.
2. L’Assemblea del Quartiere é formata da tutti i residenti nel Quartiere ed é presieduta dal Presidente del Consiglio di Quartiere. L’Assemblea è validamente costituita quanto partecipano almeno 40 abitanti del Quartiere.
3. Il Sindaco, quando occorra, può convocare in seduta congiunta tutti i Consigli di Quartiere per dibattere problemi di interesse comune.

ART.14 - PETIZIONI.
1. Ogni abitante nel quartiere ha diritto di presentare al Consiglio di Quartiere istanze, petizioni e proposte, sia per iscritto che verbalmente. Il Presidente sentito eventualmente il Consiglio, darà una risposta nei modi ritenuti più opportuni, entro 30 giorni.

ART. 15 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE.
1. Il Consiglio di Quartiere potrà ottenere dall’Amministrazione Comunale le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti attraverso la partecipazione ad eventuali incontri a tal fine promossi, oppure inoltrando, tramite il proprio presidente, formale richiesta scritta al Sindaco.

ART. 16 - FUNZIONI DI SEGRETERIA.
1. Le funzioni di segreteria per i Consigli di Quartiere sono svolte dall’Ufficio di Segreteria del Comune.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, il presente regolamento, intervenuta l’esecutività della delibera di adozione, sarà:
a) pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi b) raccolto nella “raccolta ufficiale dei regolamenti”.

Info
Servizi Demografici
Piazza del Popolo, 1 - Bellaria Igea Marina (Rn)
Telefono: 0541.343717
Email: m.borghesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it


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